DOMANDE E RISPOSTE

Di seguito trovate alcune delle domande che ci vengono più spesso rivolte.
Avete un dubbio che non ritrovate in questa sezione?

Se sì, scriveteci agli indirizzi socrem.re@libero.itsocrem.re@virgilio.it

Quali sono i vantaggi offerti dalla disposizione testamentaria depositata presso SO.CREM.RE ODV?

– Non va pubblicata, a differenza del testamento olografo e di quello segreto per atto di notaio.
– Non corre il rischio di essere elusa come il testamento pubblico per atto notarile di chi abbia eredi che, a decesso avvenuto, non ne rispettino la volontà.
– A differenza di tutti gli altri testamenti, compreso quello pubblico, non necessita della procedura di nomina dell’esecutore testamentario per le persone sole prive di eredi: non a caso, la legge dichiara che è sufficiente la dichiarazione crematoria scritta (o verbale, confermata da due testimoni per chi non è in grado di scrivere) convalidata dal presidente dell’associazione.
– È un testamento che l’affidatario – SO.CREM.RE ODV, per l’appunto – mette in esecuzione immediata non appena avvenuto il decesso. All’occorrenza, l’associazione si impegna a portare avanti (a proprie spese) tutte le necessarie iniziative in sede giudiziaria affinché la volontà del socio sia rispettata anche contro quella dei parenti.

Quali altri vantaggi ho come socio SOCREM RE?

I famigliari possono usufruire degli sconti praticati dalle agenzie di pompe funebri convenzionate.
Potete trovare gli altri vantaggi CLICCA QUI!

Quali costi devo sostenere per associarmi?

Il nuovo socio è tenuto a versare, al momento dell’iscrizione, una quota annuale di 15,00 euro.

Le quote versate annualmente vengono rimborsate in caso di recesso dall’Associazione?

No, per la semplice ragione che tali quote non rappresentano un accantonamento, ma vengono versate per la custodia delle volontà testamentarie, il sostegno al funzionamento dell’Associazione, l’attività di segreteria e di gestione democratica della organizzazione fondata sul volontariato, e per tutte le attività previste dall’art. 2 dello Statuto associativo.

Cosa devo fare se decido di trasferirmi in un’altra città fuori dalla provincia di Reggio Emilia?

La cosa principale è contattare i nostri uffici per comunicare il cambio di residenza. Si tenga presente che sul piano dei servizi ci sono alcune differenziazioni ferma restando la tutela della volontà crematoria attraverso il testamento depositato, se si vive in un’altra città occorre valutare le normative comunali deliberate.

In caso di trasferimento presso una nuova SOCREM cosa cambia?

Le differenze sono minime anche se ogni società di cremazione è indipendente; occorre valutare lo statuto e le condizioni della nuova SOCREM per conoscere diritti ed eventuali agevolazioni.

Cosa si deve fare al momento del decesso?

La prima cosa fare è contattare l’impresa di onoranze funebri comunicando la volontà del defunto di essere cremato e di richiedere alla SOCREMRE ODV la documentazione relativa.

Cosa devono fare i parenti o le persone delegate quando la morte del socio SOCREMRE ODV avviene in un’altra città?

Nulla di diverso da ciò che farebbero se il decesso fosse avvenuto nell’area Reggiana. La prima cosa fare è contattare l’impresa di onoranze funebri comunicando la volontà del defunto di essere cremato e di richiedere alla SOCREMRE ODV la documentazione relativa. Quanto alla cremazione, potrà essere effettuata a Reggio Emilia o, preferibilmente, nell’impianto crematorio più vicino al luogo del decesso. Si tenga comunque presente che l’autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Cosa fare in caso di morte all’estero?

L’unica cosa importante da fare è avvisare tempestivamente l’impresa di onoranze funebri comunicando la volontà del defunto di essere cremato e di richiedere alla SOCREMRE ODV la documentazione relativa. La cremazione potrà poi essere effettuata all’estero (tenendo conto delle leggi in vigore in quel paese) o in Italia.

Le fasi precedenti la cremazione (camera mortuaria, bara e trasporto all’impianto crematorio) restano a carico dei parenti del defunto?

Sì, le spese delle esequie sono a carico dei superstiti, che possono tuttavia usufruire delle convenzioni attivate dall’associazione con numerose agenzie di onoranze funebri che operano nell’area metropolitana. Per sollevare i parenti da queste incombenze i nostri associati possono attivare il mandato post mortem.

Chi rilascia l’autorizzazione alla cremazione?

L’Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso. Nel caso in cui, in via straordinaria, sia cremata una salma precedentemente inumata o tumulata da almeno otto mesi, è invece competente lo Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la sepoltura.

In mancanza di una volontà scritta del defunto è possibile comunque richiedere la cremazione?

Sì. La volontà può essere manifestata dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice civile; qualora vi siano più parenti dello stesso grado, è richiesta una manifestazione di volontà di tutti gli stessi.

Dove vengono effettuate le cremazioni?

Presso il Polo crematorio di Reggio Emilia, Via Martiri delle Foibe (cimitero di Coviolo).
Se necessario od opportuno, la salma del socio può comunque essere cremata altrove.

Quanto costa farsi cremare?

Grazie ai buoni uffici della SO.CREM.RE ODV il comune di Reggio Emilia pratica una tariffa scontata ai cittadini residenti rispetto alla tariffa nazionale vigente.

In qualità di socio, ho diritto alla cremazione gratuita?

No. L’iscrizione all’associazione ha, lo scopo primario di garantire alla persona la piena tutela della volontà crematoria espressa in vita.

Posso chiedere di essere cremato senza feretro?

No, per legge il cadavere deve essere cremato insieme alla cassa utilizzata per il trasporto.

Quanto costano gli ossari e le cellette per le urne?

Per avere queste informazioni, invitiamo a prendere diretto contatto con il cimitero di riferimento.

Qual è la normativa di riferimento in materia di cremazione?

A livello nazionale è oggi in vigore la 30 marzo 2001 n. 130 , mentre per l’Emilia-Romagna si fa riferimento alla legge regionale 29 luglio 2004 n. 19. Per avere un quadro più completo, vi invitiamo a visitare la sezione Normative di questo sito CLICCA QUI!

Cosa si deve fare al momento del decesso?

La legge prevede al riguardo tre opzioni principali:
– la collocazione in apposite cellette, mensole, nicchie o altre sepolture private anche già contenenti un altro cadavere o i suoi resti mortali;
– la dispersione;
– l’affido.

Le volontà sulla destinazione delle ceneri possono essere indicate nelle disposizioni depositate presso l’Associazione?

Sì. Tali volontà possono essere indicate nel momento in cui ci si iscrive o successivamente.

Queste volontà possono essere cambiate?

Sì: è sufficiente una dichiarazione olografa in carta libera datata e sottoscritta dal diretto interessato che vada a modificare le disposizioni precedentemente depositate.

E a decesso avvenuto?

Se il defunto aveva lasciato indicazioni specifiche, alle ceneri bisognerà dare la destinazione desiderata dal de cuius. In mancanza di tale volontà, saranno i parenti (o l’esecutore testamentario o il rappresentante legale di associazione riconosciuta) a poter richiedere l’autorizzazione alla dispersione o all’affido. Più in dettaglio, il Regolamento di Polizia mortuaria di Reggio Emilia prevede – sia per l’affido sia per la dispersione – che tale volontà possa risultare da apposita dichiarazione resa di fronte a un pubblico ufficiale dal coniuge (ove presente) unitamente ai congiunti di primo grado. In mancanza del coniuge e dei congiunti dei primo grado, la volontà del defunto potrà essere espressa dai parenti più prossimi individuati secondo quanto disposto dall’art. 74 e seguenti del Codice Civile.

Una volta scelta, la destinazione può essere cambiata?

No. Questo significa, ad esempio, che l’affidatario non può cambiare idea e procedere alla dispersione.

Si possono mischiare le ceneri di due o più persone? Le ceneri di una singola persona possono essere divise?

No, non è consentito.

Dove è possibile disperdere le proprie ceneri?

In Emilia-Romagna è possibile, ormai da diversi anni, disperdere le proprie ceneri: ciò può essere fatto sia in natura (mare, laghi, fiumi e, in generale, qualsiasi luogo lontano dalle aree residenziali e industriali), sia nelle aree cimiteriali predisposte allo scopo.

Le ceneri possono essere disperse nel giardino di un’abitazione propria o altrui?

La dispersione in aree private è ammessa purché tali aree siano all’aperto e al di fuori dei centri abitati, e purché vi sia il consenso del proprietario.

Esistono limiti temporali da rispettare per effettuare la dispersione?

Sì. Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Polizia Mortuaria, le ceneri dovrebbero essere disperse nello stesso giorno della consegna.

Chi può eseguire la dispersione?

La persona espressamente indicata dal defunto o, in mancanza, il coniuge, i figli, altri familiari aventi diritto, l’esecutore testamentario, il legale rappresentante dell’associazione per la cremazione alla quale il defunto era eventualmente iscritto, il personale del Comune appositamente autorizzato.

Chi rilascia l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri?

L’autorizzazione è concessa dall’Ufficiale di Stato civile a fronte di una richiesta corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche dalla dichiarazione resa di fronte a un pubblico ufficiale dal coniuge (se presente) unitamente ai congiunti di primo grado – o, in mancanza, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell’art. 74 e segg. del Codice civile.

Cosa comporta l’affidamento?

In caso di affidamento personale dell’urna, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Il Comune, mediante la Polizia Municipale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione.

Dove devono essere conservate le ceneri date in affido?

Il luogo ordinario di conservazione dell’urna è individuato nella residenza dell’affidatario. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

L’affidatario può cedere l’urna a una terza persona? Cosa succede alle ceneri dopo la sua morte?

L’affidatario deve conservare l’urna e non può cederla ad altri, nemmeno temporaneamente. La legge gli riconosce però la possibilità di rinunciare alla custodia. Dopo la morte dell’affidatario, le ceneri devono essere restituite alla competente autorità comunale per la conservazione all’interno del cimitero.

L’urna con le ceneri può essere trasportata all’estero?

Sì. In tal caso, è necessario presentare apposita domanda in carta bollata all’Ufficio di Stato civile o di Polizia mortuaria del Comune di decesso. La domanda, corredata dal verbale di avvenuta cremazione e dal nulla osta del Consolato straniero in Italia (solo nei casi in cui il paese di destinazione non aderisca alla Convenzione di Berlino), consente di ottenere il Passaporto mortuario che dovrà accompagnare l’urna durante il trasporto.