IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di
sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree
nonche’ individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico
scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i
Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonche’
sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero
spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle
sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le
societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,
nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di
attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici
in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonche’ delle attivita’ dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica;
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il
personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le
condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di
violazione;
o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a
gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a
livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed
evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le
richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’attivita’ in caso di violazione;
s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso
gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei
territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.